(massima n. 1)
In tema d'imposte sul reddito dei fabbricati, qualora l'immobile sia stato concesso in locazione, la distruzione dello stesso determina la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione facendo venir meno il diritto del locatore alla controprestazione, e comportando altresì l'obbligo di restituire la prestazione eventualmente già ricevuta. Viene in tal modo a mancare lo stesso presupposto dell'imposizione fiscale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la somma corrisposta dal conduttore resti ugualmente dovuta (ad esempio, a titolo di risarcimento del danno per omessa custodia da parte del conduttore), trattandosi di un diverso titolo, dal quale non può scaturire l'obbligo tributario. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bari, 18 Febbraio 1999).