(massima n. 1)
Il giudizio di revisione dell'assegno di divorzio di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, pur svolgendosi in camera di consiglio e nonostante la particolaritą di talune forme, configura un procedimento contenzioso che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza. Anche in tale giudizio, pertanto, il giudice deve provvedere al regolamento delle spese giudiziali, secondo le ordinarie regole della soccombenza, pur se sia mancata una specifica istanza delle parti.