(massima n. 1)
In tema di procedimento per la modificazione dell'assegno di divorzio, al giudizio di secondo grado nascente dal reclamo č applicabile, pur in difetto di un espresso richiamo all'art. 342 c.p.c., il principio della specificitā dei motivi di impugnazione, da tale norma sancito per il giudizio di appello.