(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. proposto avverso la pronuncia assunta in sede di appello, ai sensi dell'art. 9 legge divorzio, con il quale si denuncia l'omessa verifica da parte del giudice di merito dell'effettiva sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche dell'istante tali da giustificare il riconoscimento all'ex coniuge di un assegno di mantenimento originariamente non previsto; tale omissione integra infatti il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 9 della legge sul divorzio.