(massima n. 1)
Il procedimento di revisione delle disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio concernenti gli assegni di divorzio e di mantenimento dei figli, regolato dall'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 74, costituisce un procedimento camerale che si conclude con un decreto motivato, soggetto a reclamo nel termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., dinanzi alla corte d'appello, il cui provvedimento č ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.