(massima n. 1)
Nei procedimenti soggetti al rito camerale, quale quello previsto dall'art. 9 della L. n. 898 del 1970, in tema di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, il cancelliere, in base al combinato disposto degli artt. 58 e 739, secondo comma, c.p.c., rientra fra i soggetti legittimati ad effettuare la notificazione dei provvedimenti giurisdizionali dati in confronto di pił parti, al fine del decorso del termine perentorio di dieci giorni per la proposizione del reclamo, dovendo, peraltro, una tale notificazione ritenersi effettivamente realizzata solo quando il provvedimento da reclamare sia portato a conoscenza degli interessati nella sua interezza, per il tramite di ufficiale giudiziario, senza che rilevi la mancata certificazione di conformitą all'originale del provvedimento o l'indicazione nell'atto notificato della parola «comunicazione» anziché «notificazione», con la conseguenza che deve, nel caso anzidetto, ritenersi inammissibile il reclamo proposto dopo il decorso del menzionato termine dall'avvenuta notificazione.