(massima n. 1)
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 prevede la partecipazione del pubblico ministero al procedimento di revisione delle condizioni di divorzio soltanto «per i provvedimenti relativi ai figli», pertanto la suddetta partecipazione non č necessaria nei procedimenti che hanno ad oggetto la misura dell'assegno spettante all'ex coniuge.