(massima n. 2)
Il reclamo avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni del divorzio, resi dal tribunale ai sensi dell'art. 9, primo comma, legge 1° dicembre 1970, n. 898, costituisce un mezzo di impugnazione, ancorché devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande proposte in quella sede con la conseguenza che in sede di reclamo, mentre possono essere allegati, stante la libertà di forme proprie del procedimento, fatti nuovi, non possono essere proposte nuove eccezioni in senso stretto, che snaturerebbero il reclamo stesso quale mezzo di impugnazione e, come tale, avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento.