(massima n. 1)
Nel procedimento di revisione dell'assegno di divorzio, ai fini dell'adeguamento del predetto alla rivalutazione monetaria è ammissibile la domanda riconvenzionale, che sia introdotta dal coniuge convenuto, ai fini della riduzione dell'assegno stesso, poiché si tratta di pretesa strettamente collegata con quelle oggetto della domanda principale, implicante l'opportunità di un "simultaneus processus"; si tratta invero, pur se nel rito camerale, di un giudizio contenzioso, nel quale il giudice ha il dovere di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte, avendo tra l'altro la possibilità, nell'ambito di una loro trattazione congiunta, di valutare la complessiva situazione determinatasi e così se si siano verificate circostanze tali da giustificare la modifica di una decisione assunta "rebus sic stantibus".