(massima n. 1)
L'instaurazione del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio non comporta acquiscenza tacita alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che l'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 c.p.c. č riconducibile esclusivamente ad una impugnazione non ancora proposta, dovendosi altrimenti ricorrere, per il conseguimento dei medesimi effetti, ad una rinuncia espressa all'impugnazione.