(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà con l'art. 3 Cost., dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, norma di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e come tale retroattiva ed applicabile ai giudizi in corso - secondo cui il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, presuppone che il richiedente sia titolare, al momento della morte dell'ex coniuge, di un assegno di divorzio, giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della legge predetta - sollevata per la sola circostanza che le variate necessità di vita, le quali in astratto avrebbero potuto consentire la modifica delle condizioni in caso di mutamento della situazione economica di uno degli ex coniugi, siano intervenute dopo il decesso del coniuge già titolare in vita del trattamento pensionistico, trattandosi di una ipotetica situazione di fatto atta a determinare, semmai, in caso di una sua autonoma rilevanza, un'irragionevole condizione di miglior favore rispetto a quella goduta allorquando l'ex coniuge era in vita.