(massima n. 2)
Il procedimento introdotto con domanda giudiziale diretta alla ripartizione, tra gli aventi diritto, della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge superstite va definito con un provvedimento avente forma di sentenza, giusto disposto dell'art. 9, comma quinto della L. n. 898/1970 (come sostituito dall'art. 13 della L. n. 74/1987), con la conseguenza che il provvedimento stesso deve, comunque, presentare (a prescindere dalla forma, contenziosa o camerale, del procedimento) i requisiti formali essenziali della sentenza, tra cui la sottoscrizione del giudice (art. 132, comma secondo, n. 5, c.p.c.). È, pertanto, del tutto legittimo il provvedimento sottoscritto dal solo presidente del collegio tutte le volte in cui questi, essendo stato relatore della causa, ne risulti altresì l'estensore (sulla base dell'indicazione espressa di tali rispettive qualità).