(massima n. 1)
Esula dal novero delle controversie previdenziali, soggette al rito speciale di cui all'art. 442, c.p.c., ed č, quindi, attribuita al tribunale secondo il rito ordinario, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, la controversia tra l'ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite avente ad oggetto la ripartizione tra essi della quota di pensione reversibile, in quanto il relativo giudizio riguarda esclusivamente la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 898 del 1970 e non involge profili concernenti il rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, che giā corrisponda il relativo trattamento per intero al coniuge superstite e che sia stato chiamato in giudizio al solo fine di rendergli opponibile la sentenza. (Fattispecie relativa a spostamento della competenza territoriale in relazione alla ritenuta applicabilitā del rito previsto per le controversie previdenziali).