(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 9, comma 2, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74, prevedendo, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilitą, il diritto del coniuge divorziato a tale pensione, definisce la natura della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato.