(massima n. 1)
Ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilitą, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, sulla base della durata dei rispettivi matrimoni, si deve avere riguardo alla data della celebrazione, non rilevando che uno di essi (nella specie, quello celebrato presso l'ambasciata di Somalia a Roma) sia trascritto solo successivamente nell'ordinamento italiano, quando i coniugi abbiano incontestatamente goduto per tutto il periodo della sua durata un possesso di stato conforme all'atto di matrimonio, circostanza che, a norma dell'art. 131 c.c., sana ogni difetto di forma sin dalla sua celebrazione.