(massima n. 1)
Ai fini della determinazione delle percentuali di riparto della pensione di reversibilità del de cuius tra il coniuge divorziato e quello superstite, nel caso in cui un cittadino italiano, già coniugato con una italiana, abbia successivamente acquisito la cittadinanza di uno Stato estero, con perdita di quella italiana, e contratto matrimonio con altra cittadina di quello Stato prima della entrata in vigore nello Stato italiano della legge sul divorzio, trovando applicazione, quanto ai rapporti tra i contraenti il primo matrimonio, l'art. 18 delle disposizioni sulla legge in generale (nel testo applicabile nella specie ratione temporis), secondo il quale i rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale comune, e cioè, nella specie, quella italiana, la durata del secondo matrimonio, pur valido alla stregua dell'ordinamento dello Stato estero, non può essere computata se non dalla data in cui, introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto del divorzio, sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Italia.