(massima n. 1)
La ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite deve essere determinata in relazione alla situazione esistente al momento del decesso al quale è collegato il beneficio previdenziale, e non può tenere conto di fatti sopravvenuti, atteso che l'art. 9, terzo comma, della legge n. 898 del 1970, e succ. modif., diversamente da quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo, non contempla la possibilità di revisione della effettuata ripartizione della pensione di reversibilità in relazione alla sopravvenienza di giustificati motivi.