(massima n. 1)
In tema di pensione di reversibilitą da ripartire tra il coniuge superstite e l'ex coniuge superstite, tutte le volte in cui, per decisione del tribunale o per accordo dei divorziandi, sia stata determinata una forma di assegno la cui erogazione periodica non abbia a cessare con il decesso dell'obbligato, deve, cionondimeno, ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolaritą di assegno di cui all'art. 5 della legge per l'accesso alla pensione di reversibilitą o, in concorso con il superstite, alla sua ripartizione, tale permanente erogazione non rilevando in alcun modo sull'an debeatur del credito all'intero o alla sua quota, ma soltanto sulla misura della quota (e cioč in una sede nella quale ben possono avere la giusta considerazione i rilievi afferenti alla permanente percezione dei ratei dello statuito assegno da parte del coniuge divorziato).