(massima n. 1)
In tema di attribuzione al coniuge divorziato di parte della pensione spettante al coniuge superstite, a seguito della nuova disciplina sostanziale — immediatamente applicabile anche in sede di legittimità — prevista nell'art. 9, comma terzo, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74, deve tenersi conto sia della durata del rapporto (comparando la durata del matrimonio sciolto per divorzio con quella del matrimonio sciolto per morte) sia del fatto che il coniuge divorziato cui sarà attribuita una parte della pensione ne è vero e proprio contitolare, sì che nei suoi confronti varranno le norme circa il cumulo dei trattamenti pensionistici (nella specie, il coniuge divorziato era titolare di una pensione sociale).