(massima n. 1)
Non è causa né di inammissibilità né di improponibilità della domanda (né, tantomeno, di rigetto della medesima) la mancata produzione, da parte dell'ex coniuge superstite, dell'atto notorio dal quale risultino “tutti gli eventuali aventi diritto” in caso di richiesta di attribuzione, a titolo di assegno divorzile, di una quota della pensione di reversibilità erogata dall'Inps al coniuge superstite. A tale, mancata produzione consegue, difatti, il solo effetto che il richiedente, dichiarando implicitamente, di essere l'unico avente diritto all'attribuzione di una quota di pensione, si assume la relativa responsabilità nel caso di dichiarazione non rispondente al vero, al pari di quanto avviene nell'ipotesi in cui, nell'atto notorio, non siano indicati tutti gli aventi diritto, ma solo alcuni di essi.