(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilitā ai sensi dell'art. 9 legge sul divorzio, č necessaria (anche alla luce dei principi affermati dalla Corte cost. con la sentenza n. 87 del 1995) la titolaritā dell'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuta; la medesima sussiste anche quando l'attribuzione č effettuata a seguito di domanda congiunta di divorzio, posto che gli effetti relativi ai rapporti economici tra i coniugi, anche se risultanti dagli accordi intervenuti tra gli stessi, si producono per mezzo della pronuncia del Tribunale, che decide con sentenza all'esito della valutazione dei presupposti di cui all'art. 4 legge sul divorzio e non si limita, come nell'omologazione della separazione consensuale, ad esercitare un potere di controllo su atti posti in essere da altri soggetti e destinati a conservare la loro autonomia logico-giuridica, ma ingloba e fa proprie, come mero presupposto della decisione, le pattuizioni intervenute tra le parti.