(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74 che, nel modificare la normativa precedente (art. 9, L. n. 898 del 1970, già modificato dalla L. n. 436 del 1978), prevede in caso di morte di uno degli ex coniugi successivamente allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'attribuzione al superstite della totalità o una quota della pensione di reversibilità ove lo stesso sia titolare di un assegno di divorzio, il diritto all'erogazione di tale prestazione previdenziale — e nonostante tale suo carattere previdenziale — sorge solo in caso di previo riconoscimento del diritto a detto assegno mediante specifica statuizione della sentenza di divorzio, non essendo sufficiente la sola maturazione dei presupposti per conseguirlo, e neanche la circostanza che, pur in difetto del titolo previsto, siano intervenute delle erogazioni, sporadicamente o continuativamente, in via di fatto o sulla base di convenzioni tra le parti. (Nella specie, il giudice di merito aveva dato rilievo ai fini in esame ad una modesta erogazione bimestrale effettuata in adempimento di accordi intervenuti tra le parti precedentemente alla sentenza di divorzio).