(massima n. 1)
In tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, nel caso in cui il divorzio sia stato pronunciato e l'assegno di divorzio giudizialmente stabilito durante la vigenza della disciplina anteriore alla legge 6 marzo 1987, n. 74, e tuttavia il decesso del coniuge sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge citata, la disciplina applicabile č quella dettata dall'art. 13 di quest'ultima (il quale ha, da ultimo, sostituito, introducendo un regime radicalmente innovativo, l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), con la conseguenza che, unitamente al possesso degli altri requisiti, č sufficiente, al fine di poter aspirare alla pensione di reversibilitą, o ad una quota di essa, che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile giudizialmente stabilito, senza che assumano rilievo la natura e l'entitą dell'assegno stesso, nč le concrete successive vicende ad esso relative (prevedendo il citato art. 13 uno specifico procedimento giurisdizionale quale unico mezzo idoneo a determinare l'eventuale perdita della titolaritą dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilitą).