(massima n. 1)
Ai fini della spettanza, al coniuge divorziato, del diritto ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, quale risulta dalle modifiche introdotte con la legge 6 marzo 1987, n. 74, ad una quota della pensione di reversibilità da ripartire con il coniuge superstite, si rendono presupposti il fatto che, alla data del decesso, il binubo già godesse di una pensione (o avesse diritto alla stessa), nonché il fatto dell'esistenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità. Si rende invece indifferente quale sia l'evento che abbia dato luogo alla percezione della pensione da parte del binubo, e — perciò — anche l'eventualità per cui trattisi di pensione di invalidità, o il fatto del collocarsi della maturazione del diritto del binubo alla pensione (o dell'evento cui si collega il diritto pensionistico) in data anteriore o successiva alla cessazione del primo matrimonio.