(massima n. 1)
Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite — di cui all'art. 9 della legge 6 marzo 1987, n. 74 — presuppone (anche ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, norma interpretativa, quindi retroattiva ed applicabile anche ai giudizi in corso) che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita.