(massima n. 1)
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, il riconoscimento giudiziale della titolaritā dell'assegno divorzile č condizione per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilitā, mentre resta irrilevante la modalitā solutoria del debito, pattuita fra le parti - come nella specie - in forma "una tantum", come espressamente consentito dall'art. 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in via alternativa all'ordinaria corresponsione periodica.