(massima n. 1)
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilitą, in caso di morte dell'ex coniuge, occorre distinguere tra l'ipotesi di attribuzione di un assegno divorzile, che costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilitą, e quella, alternativa, costituita dalla mera erogazione di una somma, anche rateizzata, ovvero del trasferimento di un altro bene o diritto, il cui conferimento preclude il riconoscimento, per il futuro, di una nuova domanda a contenuto economico, dovendosi ritenere che la suddetta corresponsione "una tantum" sia idonea a definire stabilmente i rapporti economici tra le parti e tale da determinare un miglioramento della situazione del beneficiario, incompatibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ivi compresi i trattamenti pensionistici.