(massima n. 1)
Quando uno dei coniugi, in sede di divorzio (o separazione) invochi il provvedimento di assegnazione della casa familiare e l'altro contesti tale qualitą dell'immobile, spetta a chi chiede il suddetto provvedimento dimostrare la sussistenza della contestata qualitą, essendo, in difetto di tale prova, inibita al giudice l'applicazione delle speciali norme che disciplinano l'abitazione della casa familiare in caso di separazione e divorzio, e restando pertanto il rapporto assoggettato alla disciplina dei diritti reali o personali di godimento degli immobili, secondo quanto risultante dal titolo, atteso, peraltro, che l'art. 6 L. n. 898 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 11 L. n. 74 del 1987) esclude soltanto l'assegnazione della casa all'ex coniuge col quale non convivono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, ma non impone né giustifica di per sé l'assegnazione in presenza dei suddetti figli, potendo anche l'assegnazione non essere disposta in favore di alcuno degli ex coniugi.