(massima n. 1)
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti: tale intrinseca provvisorietà, tuttavia, non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti. Pertanto, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge sul divorzio, nondimeno l'assegnazione in parola non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di divorzio.