(massima n. 1)
Con riguardo agli accordi di contenuto patrimoniale fra coniugi separati, la nullitą del patto, che ne preveda la persistente operativitą anche in regime di divorzio (nullitą derivante da illiceitą della causa, alla stregua dei condizionamenti del patto stesso sulla libertą di difesa nel giudizio di divorzio, nonché della sua interferenza su decisioni collegate anche ad interessi di ordine generale), deve essere affermata pure in riferimento al godimento della casa familiare, senza che rilevi la circostanza che questa sia oggetto di comproprietą dei coniugi medesimi, sempre che si verta in tema di convenzione sui rapporti correlati al matrimonio e non di contratto modificativo dell'assetto dominicale (o costitutivo di diritti reali implicanti detto godimento).