(massima n. 1)
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o divorziato può essere opposto al terzo titolare del diritto di proprietà che agisca per il rilascio dell'immobile solo nell'ipotesi in cui tale titolarità sia stata acquistata successivamente alla pronuncia del detto provvedimento, mentre, qualora l'acquisto della proprietà sia anteriore, il relativo diritto non può essere pregiudicato dall'assegnazione.