(massima n. 1)
In materia di divorzio, allorché la casa di abitazione abbia perso il suo carattere «familiare», per non essere pił destinata a stabile dimora dei figli e del genitore affidatario, la medesima puņ essere assegnata al coniuge che ne sia proprietario (nella specie, i figli maggiorenni si erano trasferiti all'estero assieme alla madre).