(massima n. 1)
In tema di divorzio, l'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74, il quale, riformulando l'art. 6 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, stabilisce che l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono dopo la maggiore etą (cosģ recependo l'istituto dettato dall'art. 155 quarto comma c.c. per la separazione, a parte l'innovativa equiparazione fra figli minori e figli maggiorenni ancora conviventi), e poi aggiunge che «in ogni caso, ai fini dell'assegnazione, il giudice dovrą valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge pił debole», si limita ad introdurre, con tale ultima disposizione, concorrenti parametri per le valutazioni del giudice, senza toccare il presupposto del potere di disporre dell'abitazione familiare (in deroga alla proprietą od altro titolo implicante il godimento), costituito dall'esistenza della prole.