(massima n. 1)
In tema di divorzio, l'art. 6 sesto comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74, il quale contempla la possibilitā di attribuire l'abitazione della casa familiare, oltre che al genitore affidatario di figli minori, anche a quello con cui convivano figli maggiorenni, si riferisce ai figli che, nonostante la maggiore etā, abbiano ancora diritto al mantenimento, non avendo ancora raggiunto (senza colpa) l'indipendenza economica. Detta abitazione, pertanto, non č reclamabile nel caso di convivenza con figli maggiorenni ed autosufficienti, senza che rilevi la spettanza dell'assegno di divorzio (la cui tutela esula dalla ratio della citata norma).