(massima n. 1)
In caso di scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili, il giudice, nel procedere all'assegnazione della casa familiare, non può limitarsi a prendere atto della situazione di affidamento della prole o di convivenza con quella maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma (così temperando la sua decisione attraverso la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, favorendo il coniuge più debole), ma è tenuto ad indicare e valutare le ragioni che, nell'esclusivo interesse della prole, lo inducano a favorire il coniuge affidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni privi di autonomia. Tale obbligo assume dimensioni di sempre maggiore puntualità ed aderenza alla fattispecie concreta, via via che aumenti l'età della prole ed essa superi la minore età, riducendosi con il passare degli anni la necessità di conservazione dell'ambiente familiare, con attenuazione del disagio psichico e materiale che si accompagna al mutamento dell'abitazione.