(massima n. 1)
Anche nel vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del comma 6 di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto — reale o personale — sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.