(massima n. 1)
Il ricorso introduttivo del giudizio di divorzio rappresenta l'atto di riscontro della tempestività delle domande proposte dal ricorrente, cosicché la domanda del ricorrente, non contenuta nel ricorso introduttivo ma avanzata nella fase dinanzi al presidente del tribunale, di condanna dell'altro coniuge, non affidatario, al rimborso di quanto da esso percepito in passato, dalla data della separazione e fino all'introduzione del divorzio, a titolo di assegni familiari per il figlio minorenne, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, siccome introduce, nell'originario contenzioso, un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi. Alla stessa sanzione non soggiace, invece, la domanda del medesimo ricorrente — sempre proposta nella fase presidenziale — rivolta ad ottenere la condanna, per il futuro, al versamento degli assegni familiari per il figlio minorenne che l'altro coniuge, non affidatario, avrebbe percepito per il periodo successivo all'introduzione della richiesta di divorzio, atteso che una tale domanda, esibendo un contenuto immediatamente coinvolgente il mantenimento del figlio, si risolve nella sollecitazione al giudice del divorzio affinché eserciti il suo potere d'ufficio, tenuto conto che il contributo cui il coniuge non affidatario è tenuto a favore del figlio in caso di divorzio non è governato né dal principio di disponibilità né dal principio della domanda, attese le preminenti finalità pubblicistiche relative alla tutela e alla cura dei minori.