(massima n. 1)
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'ipotesi che nel corso di un esercizio sociale di una societą in nome collettivo si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della detta societą devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non gią al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla societą nel corso dell'esercizio.