(massima n. 1)
In tema di ICI, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 non č necessariamente correlata alla residenza anagrafica del contribuente, essendo consentito a quest'ultimo di dimostrare che l'abitazione principale si trova altrove, anche in pił unitą catastali, purché il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unitą che lo compongono, considerato che assume rilievo non il numero delle unitą catastali ma l'effettiva utilizzazione quale abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unitą. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/07/2013).