(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, si applica anche a vantaggio del contribuente che invochi il regime nazionale a lui pił favorevole il comma 2 bis dell'art. 2 del D.P.R. 27 dicembre 1986 n. 917, che, nel prevedere, per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con d.m., la presunzione di residenza in Italia, affranca dall'onere della prova chi sia interessato a far valere tale fatto e prescrive, invece, espressamente, per la parte che sia interessata a negarlo (nella specie, il fisco), l'onere di fornire la prova contraria per affermare l'inesistenza della residenza stessa. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 25/06/2008).