(massima n. 1)
In tema di assegno di mantenimento per i figli e con riguardo al disposto dell'art. 6, undicesimo comma, dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) che impone obbligatoriamente l'adeguamento automatico di detto assegno, la circostanza che il reddito dell'obbligato consista in una retribuzione periodica la quale, a causa della sua disciplina normativa, aumenti nel tempo in misura inferiore a quella corrispondente agli indici di svalutazione monetaria, ai quali sia stato invece commisurato l'adeguamento dell'assegno, non costituisce presupposto per escludere detto adeguamento, potendo solo concretare nel tempo, eventualmente, elemento idoneo a determinare la sopravvenienza di un giustificato motivo di revisione dell'assegno.