(massima n. 1)
In tema di divorzio, l'obbligo del genitore affidatario di provvedere, pur con il concorso dell'altro ex coniuge, il mantenimento dei figli minori è tendenzialmente illimitato, in quanto l'affidatario medesimo deve permanentemente sopportare le spese generali e di organizzazione domestica anche nei periodi in cui i figli dovrebbero vivere presso il genitore non affidatario, ove questi, per qualsivoglia motivo, non eserciti tale diritto-dovere, tenuto conto, altresì, che sarebbe impossibile e estremamente difficile eliminare dette spese in relazione agli indicati periodi. Ne deriva che il pagamento dell'assegno per i figli non può essere sospeso nei periodi in cui i figli stessi vivano presso il genitore non affidatario; mentre è ammissibile una riduzione proporzionale della misura dello stesso, avuto riguardo ai maggiori oneri sopportati dal non affidatario nei menzionati periodi e dalle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute durante gli stessi dal genitore affidatario.