(massima n. 2)
Nel giudizio di divorzio, nel caso in cui non si debba più provvedere all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune degli ex coniugi, a seguito dell'allontanamento da essa del coniuge affidatario dei figli, senza richiesta di farvi ritorno, la destinazione della detta casa, che resta affidata alle esclusive decisioni degli ex coniugi quali comproprietari della stessa, ove ne comporti l'alterazione delle rispettive condizioni economiche, può legittimare la richiesta del correlativo riequilibrio a modifica dei pregressi provvedimenti giudiziari al riguardo dei rapporti economici dipendenti dal divorzio, che essendo adottati rebus sic stantibus, non sono suscettibili di passare in giudicato.