(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli il criterio di riferimento è dettato dall'art. 148, comma 1, c.c., secondo il quale i coniugi devono adempiere l'obbligazione «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo». Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell'assegno, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a questo esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata.