(massima n. 2)
Il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare il diritto-dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la prole, ha quale misura e limite l'attuazione del preminente interesse del figlio e può legittimamente imporre quelle cautele e restrizioni che siano necessarie ad evitare un pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso, arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando la continuazione dei rapporti genitore-figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, in un caso di genitore non affidatario residente all'estero, aveva disposto che le visite di questi al minore, per evitare il nocumento derivatogli in passato dai continui trasferimenti, si svolgessero in Italia e che il minore potesse espatriare solo col consenso della madre affidataria).