(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice del divorzio, in ordine all'affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi, per il caso in cui sia accertata l'inidoneitą dell'altro coniuge a prenderne cura, e non ricorrano motivi ostativi all'affidamento medesimo, non abbisogna di una specifica e particolare motivazione, circa l'esclusione di un ricorso a terze persone o di un collocamento presso istituti, trattandosi di ipotesi eccezionali rispetto al criterio normale della scelta dell'uno o dell'altro dei genitori.