(massima n. 1)
Nel giudizio per la revisione in aumento dell'assegno divorzile, il giudice deve accertare la capacità patrimoniale dell'obbligato, tenendo conto delle «spese di produzione», idonee a diminuire la consistenza del suo reddito, ma non è anche tenuto a procedere ad una analitica disamina di tutte le altre voci esposte in detrazione dallo stesso obbligato (nella specie: spese inerenti a proprietà immobiliari, ratei di mutui ecc.), che non sono suscettibili di incidere sulla misura dell'erogazione patrimoniale.