Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4564 del 15 luglio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio per la revisione in aumento dell'assegno divorzile, il giudice deve accertare la capacità patrimoniale dell'obbligato, tenendo conto delle «spese di produzione», idonee a diminuire la consistenza del suo reddito, ma non è anche tenuto a procedere ad una analitica disamina di tutte le altre voci esposte in detrazione dallo stesso obbligato (nella specie: spese inerenti a proprietà immobiliari, ratei di mutui ecc.), che non sono suscettibili di incidere sulla misura dell'erogazione patrimoniale.

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