(massima n. 1)
La garanzia convenzionale inserita come clausola di un contratto di compravendita che comporti l'obbligo, per il venditore, di «fornitura a titolo gratuito dei pezzi difettosi, per ben accertato difetto del materiale, della cosa venduta» deve ritenersi normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi (art. 1490 c.c.), dovendo la sua eventuale alternativitą a quest'ultima risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall'acquirente.