(massima n. 1)
In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell'obbligato è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 — nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio — anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all'oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, nella specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno.