(massima n. 1)
I giusti motivi per la revisione dell'assegno di divorzio, anche nel vigore della L. 6 marzo 1987 n. 74 (che non ha introdotto innovazioni in proposito), vanno individuati sulla base di una indagine comparativa delle condizioni economiche dell'obbligato e dell'avente diritto, sicchè il deterioramento della situazione dell'uno, per effetto del fenomeno inflattivo, può consentire un aumento dell'assegno medesimo nei limiti in cui i redditi dell'altro risultino aggiornati, con l'annullamento, in tutto od in parte, delle conseguenze dell'inflazione.